Tutti i dati relativi a pignoramenti, iscrizioni a ipoteche, fallimenti, possono essere raccolti, conservati e diffusi, senza che le persone oggetto di tali azioni debbano darne il consenso preventivo. A sola tutela di costoro, le società che faranno tali operazioni dovranno rendere l’informativa tramite comunicazioni sul proprio sito Internet, dove saranno diffuse anche le informazioni per eventuali contestazioni. Trascorsi dieci anni dalla registrazione negli elenchi, tuttavia, i dati dovranno essere cancellati per sempre.

Registri dei debitori

Che Garante della Privacy!

Questa procedura è disposta dallo schema di codice deontologico sulle informazioni commerciali, elaborato dal Garante della Privacy e disponibile sul sito dell’Authority. Una volta che il regolamento sarà varato in modo definitivo, entrerà in vigore entro un anno.

Due intelligence

Arrivano, quindi, anche in Italia, le società di analisi dei conti, che si occupano di raccogliere informazioni sui cittadini, da inserire in data base e venderle a chi ne farà richiesta per scopi commerciali. Ciò significa che, in caso di stipula di contratti con fornitori, domande di finanziamento, acquisti a rate, conferimenti di mandati a professionisti, o partecipazioni a un appalto, la controparte commerciale potrà chiedere informazioni sul richiedente, per verificarne l’affidabilità commerciale e la solvenza in caso di contestazioni.


Raccolta dati

I dati saranno raccolti da persone dedicate, che li prenderanno da fonti pubbliche (quotidiani, testate giornalistiche, elenchi di categorie e telefonici, autorità di vigilanza e controllo, etc.):

  • Visure ipotecarie
  • Attestazioni della cancelleria del tribunale per eventuali procedure concorsuali.
  • Bilanci societari ed elenchi dei soci presenti presso la Camera di Commercio.
  • Visure e/o atti camerali.
  • RIP.
  • Trascrizioni e cancellazioni di pignoramenti
  • Decreti ingiuntivi o atti giudiziari.

Il provvedimento dispone che:

I dati raccolti debbano essere veri, aggiornati e pertinenti al motivo della richiesta.

  • Sia citata la fonte di reperimento.
  • Sia fatto l’aggiornamento dei dati nei rapporti informativi.
  • Anche i dati giudiziari saranno presenti.

Conservazione e cancellazione

Le informazioni su fallimenti, procedure concorsuali, o quelle derivanti da visure ipotecarie o relative a pignoramenti, dovranno essere cancellate dopo un massimo di dieci anni dalla loro data d’inizio. Al termine di questo periodo, il fornitore delle informazioni potrà utilizzarle solo in caso di comparsa di una nuova procedura fallimentare o concorsuale riferita al soggetto censito o ad altro a lui connesso.

In tutti gli altri casi, i dati personali raccolti potranno essere conservati dal fornitore per l’erogazione ai committenti dei servizi di informazione commerciale per il periodo di tempo in cui rimangono conoscibili e/o pubblicati nelle fonti pubbliche da cui provengono.


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