Gli agenti di commercio sono figure professionali indispensabili per l’opera di un’azienda che voglia promuovere i propri prodotti e servizi presentandoli a nuovi potenziali clienti per la stipula di un contratto e quindi così incrementare i propri guadagni grazie alla vendita.
Cerca agente di commercio anche tu a questo link, una figura competente potrà aiutare al meglio la tua attività nella stipula di contratti con nuovi clienti. Un agente di commercio è un professionista incaricato da una o più aziende per la promozione dei loro prodotti e servizi. Lavora su zone specifiche, cura il rapporto con i clienti tramite visite periodiche in autonomia gestite tramite appuntamenti.
Proprio il fatto di lavorare per una singola azienda o per più imprese defininisce le tipologie di agenti di commercio, che andremo a scoprire in questo articolo.
Gli agenti monomandatari
Esistono due tipologie di agenti di commercio, che vengono definiti monomandatari o plurimandatari. Gli agenti di commercio monomandatari lavorano per una sola azienda e la loro attività si avvicina molto a quella del lavoro come dipendente poiché le prestazioni rispondono in via esclusiva nei confronti dei prodotti aziendali.
Gli agenti di commercio monomandatari si occupano di estendere la rete di vendita aziendale sul territorio. L’agente monomandatario si impegna a non lavorare per la concorrenza ne per aziende che si occupano di altri settori. L’agente monomandatario lavora per un solo committente e non può intrecciare altri contratti di agenzia.
Il suddetto contratto di agenzia è stipulato tra il mandante e l’agente ed è disciplinato dalle norme AEC, che prevedono per l’agente un regime di vantaggio in termini di preavviso, di calcolo dell’indennità per il patto di non concorrenza e per il patto di scioglimento.
Gli agenti plurimandatari
Gli agenti di commercio plurimandatari a differenza dei monomandatari lavorano invece per più aziende. Il loro operato si avvicina a quello degli imprenditori perché hanno molta autonomia. L’agente di commercio plurimandatario può lavorare per più mandanti ma non in concorrenza nella stessa zona e nello stesso ramo commerciale.
La stipula del contratto degli agenti di commercio plurimandatari prevede l’obbligo di non concorrenza anche per altre zone e altri rami di vendita inerenti la diversificazione dei prodotti.
Le dimissioni
In caso di dimissioni vi è un discorso particolare che differenzia le condizioni in essere per gli agenti monomandatari e per gli agenti plurimandatari. Nel caso che un agente di commercio manifestasse l’intenzione di dare le dimissioni, gli Accordi Economici Collettivi prevedono un preavviso di 3 mesi cui deve attenersi l’agente plurimandatario e di 5 mesi cui deve attenersi l’agente monomandatario.Questi termini sono fissi e imprescindibili, sono sempre gli stessi e non cambiano neanche in base agli anni trascorsi lungo l’eventuale durata del rapporto.
Se invece l’agente viene licenziato ossia è il mandante a recedere il contratto, gli A.E.C. prevedono la concessione al lavoratore di termini di preavviso crescenti sulla base degli anni di durata del rapporto. Gli anni di lavoro dunque influescono sul preavviso solo se è l’azienda a sciogliere il rapporto con l’agente.