Dal 13 febbraio 2013, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 218 del 15 novembre 2012, le Camere di Commercio non rilasciano più il certificato camerale con dicitura antimafia, relativo alle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia che modifica il Decreto Legislativo 159/2011.
L’articolo 9 lettera b) del Decreto, dispone l’abrogazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, per cui cessa la base normativa che affidava alle Camere di Commercio la competenza per il rilascio del certificato camerale con dicitura antimafia. A tal proposito si ricorda che ai sensi dell’articolo 15 della Legge 183/2011, le Pubbliche Amministrazioni, nonché i gestori di pubblici servizi, non possono più richiedere ai cittadini alcun tipo di certificato, ma solo dichiarazioni sostitutive di certificazione. Pertanto esclusivamente gli enti pubblici ed i soggetti equiparati potranno richiedere il certificato antimafia.
A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 15 della Legge 183/2011, in vigore dal primo gennaio 2012 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, sui certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni è apposta la dicitura che il certificato non può essere prodotto alle pubbliche amministrazioni o ai privati gestori di pubblici servizi. Da tale data sono stati predisposti una serie di dichiarazioni sostitutive dei vari certificati.
Ai sensi dell’articolo 87 commi 1 e 2 e 90 commi 1 e 2 del Codice delle leggi antimafia, gli interessati dovranno rivolgersi direttamente alle Prefetture competenti sia per il rilascio della comunicazione antimafia che delle informazioni antimafia. La Prefettura provvede al rilascio della documentazione antimafia con le quali viene accertata l’assenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto nei confronti dei soggetti che intendono instaurare rapporti con la pubblica amministrazione.
La documentazione antimafia deve essere richiesta alla Prefettura dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, dagli enti e dalle aziende vigilate dallo Stato. Tale documentazione non è prevista per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti ed aziende vigilate dallo Stato, per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza, per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro.